Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).
1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per gli anni 2012 e 2013, nei limiti di 500.000 euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.