Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: «esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5», sono inserite le seguenti: «, nonché le formazioni arboree ed arbustive di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse dalle politiche dell'Unione europea».