Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Nella regione Campania le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni, cui spetta anche la gestione delle entrate derivanti dalla TARSU e dalla TIA fino all'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. I commi 3, 4, 5, 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono abrogati.