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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
11.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Accesso alla professione di trasportatore su strada).

1. In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, sono definiti i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo per le scelte che il regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'Unione europea. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accesso al mercato del trasporto su strada.
2. L'autorità competente per l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada è individuata negli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, e, per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome, nei corrispondenti Uffici degli enti stessi come individuati dai medesimi. Tale autorità provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento per le imprese di trasporto di merci su strada.
3. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, le funzioni ed i compiti attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in considerazione anche dei compiti del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.
4. È istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge anche i compiti di Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
5. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui al comma 4, Sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) n. 1071/2009. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. Le imprese di cui al presente comma sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione in ambito nazionale ed internazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.
7. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
8. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come specificate nei provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo anche ai sensi del citato articolo 3, comma 2. Le condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria sono definite secondo i limiti minimi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, con limite elevato da 9.000 a 50.000 euro per le sole imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate.
9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi per l'assistenza tecnica per la gestione delle procedure derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, per i riflessi sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione delle attività di autorizzazione all'esercizio della professione e dei relativi controlli, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, nonché sulle risorse rivenienti dal versamento dei contributi di iscrizione all'elenco delle imprese di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dei contributi finalizzati all'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea di competenza statale.
11. La disciplina completa dell'accesso alla professione di trasportatore su strada è recata con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con i Ministri competenti per materia, informati ai princìpi e criteri di cui al presente articolo, nonché con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti tecnici necessari alla concreta operatività della normativa.
12. Gli aspetti sanzionatori contenuti nel regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché nei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme comuni per l'accesso al mercato internazionale rispettivamente del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasporto effettuati con autobus, sono disciplinati attraverso l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. Fino al pieno esercizio della delega si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.