stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
10.4.
inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Lo sconto per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, già previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla revisione delle vigenti tariffe ed alla riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti tali prestazioni e comunque non oltre il triennio successivo si applica:
a) per le prestazioni specialistiche in misura del 7 per cento calcolato sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216;
b) per le prestazioni di diagnostica di laboratorio in misura del 10 per cento calcolato sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996.