Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 16, comma 8, della legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure concorsuali definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali"».