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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
1.4.
inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli enti di cui al comma 557 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono applicare, nel rispetto delle procedure ivi previste, il comma 558 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006. Il personale da stabilizzare, di livello non dirigenziale, deve aver maturato, alla data del 31 dicembre 2011 presso l'amministrazione procedente un periodo lavorativo non inferiore a 30 mesi, anche non continuativi, regolato da contratti a tempo determinato, a far data dal 1o gennaio 2002. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente agli insegnanti della scuola dell'infanzia e agli educatori degli asili nido, anche in deroga all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, a condizione che:
1) i medesimi Enti abbiano rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno;
2) le assunzioni siano finalizzate, in maniera documentata, all'ampliamento del grado di ricettività dell'utenza nell'ambito del proprio territorio;
3) esistano, da almeno 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i corrispondenti posti in pianta organica risultanti da provvedimento formale.