Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto trentacinque anni di età».