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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6-bis.300.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
6-bis.300.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6-bis
(Copertura finanziaria).

1. Al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, al comma 15, dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, le parole: «predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «predeterminate in 340 milioni di euro per l'anno 2013, 730 milioni di euro per l'anno 2014, 1.140 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro per l'anno 2019».

Art. 6-ter.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal lo gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
a) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
b) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
c) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
d) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
e) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.