Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).
1. All'articolo 24, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
b) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.