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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.32.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
29.32.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15.1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Puglia nei primi giorni di marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3988 in data 22 dicembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla OPCM n. 3988, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.