stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
29.27.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15.1. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.
15.2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui.