Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.