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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.0300.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
25.0300.
approvato

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25.0300.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.