Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013.