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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.0300.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
17.0300.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi). - 1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale è sanzionata con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.