Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il differimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.