Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sostituzione di impianti preesistenti alimentati da fonti fossili, la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, di potenza uguale o inferiore a quella dell'impianto sostituito e comunque con potenza termica inferiore a 10 MWt, sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione al Comune».