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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
11.5.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.