Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al capoverso «Art. 702» dopo le parole «dei trasporti», sono aggiunte le seguenti: «Per gli aeroporti i cui sedimi incidono su siti in zone SIC e ZPS o nelle loro immediate vicinanze, sono vietate opere di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione volte all'aumento del numero dei movimenti dei velivoli rispetto a quello già autorizzato al 31 dicembre 2011».