Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. - (Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). - 1. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
2. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.