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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.309.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
1.309.

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
6-bis.1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che non hanno superato la fase di selezione o le prove finali, che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza per l'anno scolastico 2011/2012, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 30 del 13 aprile 2011. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta con la partecipazione ad un corso-concorso, che consta di un periodo di formazione intensivo, anche on line, di durata non superiore a 90 giorni, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concluso con l'attestato positivo di superamento da parte del direttore del corso e con l'espletamento di una prova orale finale, con esito positivo, sull'esperienza maturata nella funzione dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, detratti nel numero del 5 per cento dai posti messi a concorso con D.D.G. 13 luglio 2011. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.