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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.3.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 4864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2012  [ apri ]
5.3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2012, i sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo capo ed equiparati e che godano già del trattamento stipendiale spettante ai primi marescialli ed equiparati, in base alle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 sono autorizzati ad indossare i relativi gradi senza oneri per lo Stato.