Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2012, i sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo capo ed equiparati e che godano già del trattamento stipendiale spettante ai primi marescialli ed equiparati, in base alle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 sono autorizzati ad indossare i relativi gradi senza oneri per lo Stato.