Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e gli equipaggiamenti delle Forze armate concorrono, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e gli equipaggiamenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.