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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 4864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2012  [ apri ]
4.1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

Il Relatore