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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.3.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 4864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2012  [ apri ]
9.3.
approvato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere infine il seguente comma:
15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, può provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.

Il Relatore