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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.11.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 4864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2012  [ apri ]
5.11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali di cooperazione e sviluppo di cui alla presente legge, e fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.