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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 4864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2012  [ apri ]
2.10.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti e delle tutele del personale militare e civile delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui alla presente legge, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ovvero vittima del servizio, all'articolo 1878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:
«2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.»;
b) dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato».