Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Comunicazioni al Parlamento).
1. I ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.