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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
8.06.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sospensione procedure esecutive individuali e concorsuali).

      1. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore.
      2. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore.
      3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al primo comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.