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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
5.03.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aumento delle detrazioni per carichi familiari ed incremento degli assegni familiari).

      1. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i contribuenti incapienti, gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono proporzionalmente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 7.000 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.800 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:

          «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e gli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma 1.

      Conseguentemente:

          dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500,000 euro.
      2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

          a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

          b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

      3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
      4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

          1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

          2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

          3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

          4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

          5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

      6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
      7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
      8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
      9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
      10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.;

          dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 23-bis.
(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

      1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

          a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

      2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
      4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
      5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
      6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.
      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.
      9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
      10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 23-ter.
(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
      2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dai mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e dei Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
      5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
      6. Nei rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
      7. Ai membri del Parlamento cessati dai mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 23-quater.
(Trattamento economico dei parlamentari).

      1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
      2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
      3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
      4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.
      6. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      7. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.
      8. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.