Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 240-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti riconducibili ai casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandì o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.