40.41.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.