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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.18.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
4.18.

      Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Le detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, con le seguenti modulazioni:

          a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP > 50 per cento;

          b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento < EP < 50 per cento;

          c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento < EP < 40 per cento;

          d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento < EP < 30 per cento.

      La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.