Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
7-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:
«3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile».
7-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è soppresso.