Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Superamento del contingentamento dei contratti part-time).
1. Fatto salvo l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi imposti dai vincoli del patto di stabilità interno, il limite relativo ai contingenti di personale da destinare a tempo parziale, previsto dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica agli enti locali che risultino adempienti nei confronti del patto di stabilità.