Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. L'iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria e l'iscrizione alla gestione separata i cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rimangono autonome e danno diritto a prestazioni pensionistiche separate. I lavoratori e le lavoratrici la cui pensione di vecchiaia liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostituite ella medesima, conservano altresì il diritto alla pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata se hanno versato almeno 5 anni di contributi».