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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.66.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2011  [ apri ]
23.66.
approvato

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, sostituire le parole: il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza con le seguenti: il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;
b) al comma 14, sopprimere la parola: politico;
c) ai commi 16 e 18, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 aprile 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;

d) al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16;
e) il comma 20 è sostituito dal seguente: Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.;
f) dopo il comma 20, aggiungere il seguente: «20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano»;
g) al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tale disposizione si applica a decorrere dal rinnovo degli enti ivi previsti.

Il Governo