Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Trattamento contributivo presidente autorità portuali).
1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominato presidente di un'Autorità Portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per tutta la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti sono integralmente rimborsati dall'Autorità Portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico, la quale provvede altresì al recupero della quota posta a carico dell'interessato».