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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.12.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sono immediatamente rieleggibili i consiglieri ed i presidenti di ordini professionali attualmente in carica da due o più mandati.

22.12.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      Il Ministero dell'Istruzione provvede a mantenere valida l'abilitazione conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dai Ministero dell'Università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.

      Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 22, comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino al 5 per cento delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.