Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 22, secondo periodo, le parole da «entro trenta giorni» fino a «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 23, le parole da «entro quindici giorni» fino a «comma 22» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
c) al comma 25, le parole da «entro sessanta giorni» fino a «comma 22» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
b) al comma 13, allegato A, sopprimere la voce: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.