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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
21.05.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni riguardanti la Guardia di finanza).

      1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, nonché per un corretto processo di razionalizzazione delle spese e di maggiore efficienza nel contrasto all'evasione fiscale, il Governo, con uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana disposizioni volte a prevedere:

          a) la progressiva smilitarizzazione del Corpo della Guardia di Finanza;

          b) che l'affidamento del comando e delle competenze funzionali del Corpo della Guardia di Finanza sia posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) l'accorpamento e la fusione delle funzioni precedentemente esercitate dal Corpo della Guardia di Finanza con quelle dell'Amministrazione finanziaria, anche ai fine di assicurare una migliore qualità del servizio pubblico al cittadino, minori costi e una maggiore qualificazione del personale impiegato in attività operative rispetto a quelle di funzionamento.