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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2011  [ apri ]
2.30.

Apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppresse le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16-bis, comma 1,
a) alla lettera a), sopprimere le parole: , n. 1),;
b) alla lettera c), aggiungere in fine le parole: , anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.;
c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione. ;
d) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso comma 56-bis, primo periodo, sostituire la parola: relative con la seguente: relativa;
e) all'articolo 10:
1) al comma 3, alinea, sostituire le parole:
potrà essere previsto con le eseguenti: è prevista, con le relative decorrenze, la«;
2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.».
13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.a. con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente. Tale rimborso è a carico del debitore:
a) per una quota pari al cinquantuno per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dai seguenti: »6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate:

a)
le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b)
la misura del rimborso, da determinarsi anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c)
le modalità di erogazione del rimborso.«;

d)
il comma 7-bis, è sostituito dal seguente: «7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1.»;

e)
al comma 7-ter, le parole: «, sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore».
13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dal comma 13-quater, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1o gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».
13-octies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificati, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-novies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, i periodi dal secondo alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3 ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

c)
al comma 5:
1) le parole «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;

d)
al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».
13-decies. Le disposizioni di cui al comma 13-novies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-undecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome»;

b)
il comma 214 è sostituito dal seguente: «214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.»;
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, sopprimere le parole: ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero;
2) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.;
3) al comma 3, sostituire le parole: sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali con le seguenti: ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.;
4) al comma 4, sostituire le parole: per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo con le seguenti: per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.;
5) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. L'Agenzia delle entrate, trasmette annualmente una relazione al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
6) dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente: 10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
g) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). - 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche vanno eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;
h) all'articolo 12:
1) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 marzo 2012. Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.»
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.»;
3) al comma 2,

a) all'alinea, sostituire le parole:
Al fine con le seguenti: Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»;

b) alla lettera b), sostituire le parole:
i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario con le seguenti: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario;
c) alla lettera c):
1) sopprimere le parole: strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di;
2) dopo le parole: carte di pagamento prepagate aggiungere le seguenti: e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

d) alla lettera d), sostituire le parole: dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche aggiungere le seguenti: dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, a Poste Italiane S.p.A.;
e) alla lettera e), sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, fino a: migliorative di quelle stabilite con le convenzioni. con le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli;
4) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come introdotto dal comma 2, alinea, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.;
5) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia.;
6) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.;
7) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine la seguente parola: gratuita;
8) al comma 8 dopo le parole: decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 aggiungere le seguenti: e dal Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
9) sostituire il comma 9 con il seguente: 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.;
10) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9;

i) all'articolo 14:
1) al comma 30, dopo le parole:
Il costo del servizio aggiungere le seguenti: da coprire con la tariffa di cui al comma 29;
2) al comma 31, dopo le parole: La tariffa aggiungere le seguenti: di cui al comma 29;
l) all'articolo 15, comma 1, alinea sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal giorno successivo alla data;
m) all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.;
n) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1o dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.;

o) all'articolo 21:
1) al comma 10, sostituire le parole:
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione con le seguenti l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) provvede al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI;
2) al comma 11:
a) al primo periodo, sostituire le parole:
del soppresso Ente con le seguenti: dell'Ente e sopprimere le parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) al secondo periodo, sopprimere la parola: soppresso;
c) al terzo periodo, sopprimere le parole: a far data dalla soppressione.
3) sostituire il comma 19 con il seguente: 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.;
4) al comma 20, sostituire l'Allegato A con il seguente:

ALLEGATO A

Ente soppresso Amministrazione interessata Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acquaMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareAutorità per l'energia elettrica e il gas
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero dello sviluppo economico Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postaleMinistero dello sviluppo economicoAutorità per le garanzie nelle comunicazioni

5) dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

6) al comma 21, sostituire le parole:
da 13 a 20 con le seguenti: da 13 a 20-bis;
p) all'articolo 22:
1) al comma 6,
a) sostituire il capoverso comma 18 con i seguenti:

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.;
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.»;
b) sostituire il capoverso comma 26-bis con il seguente:
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.;
c) al capoverso comma 26-sexies, sostituire l'alinea con il seguente: Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:;
2) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:
«7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.A. e da ANAS S.p.A. al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, due, da ciascuna delle società e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse.»;

q) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo
: Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;»;

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.;

3) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all'articolo 1, comma 9, il primo periodo è soppresso;

b)
all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione»;

c)
all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;

d)
all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;

e)
all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 5, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle seguenti: «con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi»;

b)
al comma 7 le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;

r) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette società dovranno fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto di cui al comma 1 e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.;
s) all'articolo 27:
1) al comma 11, sostituire le parole da:
ministero del Tesoro a codice degli appalti, con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2) al comma 12, sostituire le parole: il contraente generale previsto dal con le seguenti: la centrale di committenza di cui al;
3) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: del contraente generale con le seguenti: della centrale di committenza;

t) all'articolo 34:
1) al comma 3, alinea dopo le parole:
sono abrogate aggiungere le seguenti: a decorrere dal 31 dicembre 2012;

2) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica ovvero di un regime giuridico volto ad imporre particolari requisiti economici, patrimoniali o di forma per il suo esercizio, devono essere giustificati sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. La salvaguardia di analoghi regimi amministrativi o giuridici esistenti può avvenire, per le medesime ragioni, non oltre il 31 dicembre 2012.;

3) al comma 5, dopo la parola:
introducono aggiungere le seguenti: o salvaguardano;

u) all'articolo 35, comma 2, dopo la parola:
emette aggiungere le seguenti: entro 60 giorni;

v) all'articolo 36, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

z) all'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 175 è sostituito dal seguente:
«Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, per quanto non modificato dal presente articolo, deve specificare che:

a)
le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

b)
il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del successivo comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore aggiornato con le prescrizioni del CIPE.

c)
il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b) che precede, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto della integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore, valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.».
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.

aa) all'articolo 43:
1) al comma 2, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;
2) al comma 3, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;

3) al comma 7, dopo le parole:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2012,;

4) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.;

5) al comma 9, sostituire le parole:
30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012;

6) al comma 10 sostituire le parole:
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;

7) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;

8) al comma 15, sostituire le parole:
entro tre mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

I Relatori