Al comma 10, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere diminuito fino a 100 euro e può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In quest'ultimo caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione».