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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.26.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.26.

      Sostituire il comma 7, con i seguenti:

      7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

          e) sulle rendite catastali fino ad euro 1020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,1 per cento;

          f) sulle rendite catastali comprese tra euro 1021 ed euro 1520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

          g) sulle rendite catastali comprese tra euro 1521 ed euro 2020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

          h) sulle rendite catastali comprese tra euro 2021 ed euro 2520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

      7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
      2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

          a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

          b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

      3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
      4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

          1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

          2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

          3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

          4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

          5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

      6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
      7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
      8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
      9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
      10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

      e dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

      1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.