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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.09.

      Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese agricole).

      1. Le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile del 2004.
      2. All'articolo 31, comma 1, dopo la lettera c), della legge n. 82/2006 inserire la seguente: c-bis) invio a mezzo fax o posta elettronica certificata all'ufficio dell'ICQRF competente per territorio della copia del documento di accompagnamento. Una copia della ricevuta di invio del fax o della posta elettronica certificata è allegata al documento di accompagnamento quale prova della avvenuta convalida.
      3. Le Organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.
      4. Fino alla data di effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del decreto legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, i fabbricati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono considerati rurali, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita.