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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.33.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.33.

      Sostituire il comma 7 con i seguenti:

      7. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti dei dirigenti delle amministrazioni statali, nonché dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non può superare il doppio del trattamento economico complessivo annuo di un senatore della Repubblica.
      7-bis. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre 2010 è abrogato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare apposito decreto legislativo per disciplinare le eventuali esclusioni dalla norma che si rendessero necessarie.