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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.30.

      Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento;

          a) all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

              a) al comma 10 sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e le parole: per le donne;

              b) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;

              c) al comma 12 sopprimere le parole: nonché al requisito contributivo di cui al comma 10;

              d) al comma 12 all'ultimo periodo sopprimere le parole da: al citato articolo fino a: la parola anagrafici;

              e) al comma 25, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: due volte con le seguenti:, tre volte: ed al primo periodo, dopo le parole: 100 per cento aggiungere le seguenti:; per la parte eccedente tre volte li predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento e per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

              f) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      31-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dei 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.;

          b) dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

      25-bis. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2011, n. 80; sono abrogati; il procedimento del «beauty contest» è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 4 miliardi di euro;

          c) all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

      10-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione della legge di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.