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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
19.03.

      Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta di bollo).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante il Testo Unico dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nell'articolo 13, comma 3, numero 15) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione non si applica alle formalità di immatricolazione, reimmatricolazione, nonché di aggiornamento o duplicato della carta di circolazione dei veicoli per trasferimento di proprietà o altra causa.»;

          b) nella TARIFFA - Allegato A - come sostituita dai decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, l'importo fisso di euro 14,62, ove previsto, è arrotondato a euro 15,00 a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;

          c) nella TABELLA - Allegato B - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, è aggiunta la seguente voce: «27-quinquies. Atti di costituzione, rinnovo e cancellazione delle ipoteche automobilistiche di cui all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le relative iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).».