Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Procedura competitiva per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare. Sono conseguentemente sospese le procedure di affidamento a titolo gratuito in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.